Pensione di reversibilità del coniuge divorziato: è necessario l’assegno divorzile?

Buongiorno. Vorrei sapere se il coniuge divorziato (moglie) che al momento della sentenza aveva rinunciato all'assegno di mantenimento può beneficiare della pensione dell' ex coniuge (marito) dopo la morte di quest' ultimo.

Separazione divorzio e modifica delle condizioni (19/04/2024)
lawyer
Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
Segui l’avvocato
Risposta:

È orientamento giurisprudenziale davvero consolidato e pressoché univoco all’interno del nostro Ordinamento che, per poter conseguire la pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto (e ciò vale anche per una sua quota in caso di concorrenza con altro coniuge) occorrono[1] due distinti requisiti in capo al coniuge divorziato sopravvissuto: l'intervenuto scioglimento del vincolo, (quindi la sentenza di divorzio) e l'attribuzione di un assegno divorzile con pronuncia (sentenza, o decreto a seguito di richiesta di modifica) emessa dal Tribunale.[2]

Vi è ad oggi appena una sola pronuncia[3] nell’intero panorama giurisprudenziale, che ha affermato come non sia necessaria l’accertata titolarità del diritto all’assegno divorzile, ma anche solo il possesso dei requisiti per averne diritto.

Requisiti che potrebbero formare oggetto di accertamento nei confronti dell’ente previdenziale e del coniuge superstite.

Se l’ex marito, come descritto, è ancora in vita, suggeriamo di valutare se ricorrano i presupposti, per chiedere la revisione della sentenza di divorzio e quindi accertare e dichiarare l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno divorzile.

Riconoscimento che fonderebbe, all'apertura della successione dell'ex marito, la richiesta di pensione di reversibilità e di quota del TFR.

_________________________

[1] ai sensi dell'art. 9 l. n. 898/1970, sia una quota del TFR ai sensi del successivo art. 12-bis,

[2] Cass. civ. sez. VI 23 ottobre 2017, n. 25053; tra le altre).

[3] Cass. civ. Sez. lavoro, 25/03/2005, n. 6429 (rv. 580324)

[…] in favore del coniuge divorziato del titolare della pensione diretta corrispondente può concorrere, in alternativa alla titolarità dell'assegno divorzile, il possesso dei requisiti per averne diritto (di cui all'art. 5, sesto comma cit.), che - solo in difetto di accertamento giudiziale negativo circa la spettanza di tale diritto allo stesso coniuge divorziato - può formare oggetto, tuttavia, di accertamento "incidenter tantum", senza efficacia di giudicato, nei confronti dell'ente previdenziale e del coniuge superstite dello stesso titolare di pensione diretta. - Famiglia e Diritto, 2005, 4, 381, nota di DE MARZO- CED Cassazione, 2005

 

Dove ci trovi
se vuoi incontrarci di persona
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in Via Crocefisso 6 a Milano, presso gli uffici di Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
mappa avvocato accanto
Non hai trovato ciò che cercavi?
Fai una domanda