Padre scomparso dalla vita del figlio. È possibile il risarcimento?

Buona sera, vorrei gentilmente sapere come e se posso agire legalmente per una causa legata all'assende del padre e diritto al risarcimento del danno da parte del figlio.

Il padre genetico di mia figlia è sparito per oltre 30 anni, appena subito dopo la sua nascita, non ha mai corrisposto alcun mantenimento (stipulato in tribunale alla nascita di mia figlia ) e non e' mai stato presente nella sua vita in nessun modo e maniera.

Posso richiedere un risarcimento?

Risarcimento danni e responsabilità civile (09/01/2024)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La fattispecie rappresentata solleva due questioni.

La prima è senza dubbio il rimborso alla madre delle spese di mantenimento ordinario e straordinarie sostenute in via esclusiva e integrale per la figlia.

Il nostro ordinamento impone che entrambi i genitori concorrano al mantenimento dei figli e più in generale a sostenere le esigenze dei minori.

Se tale dovere è assolto da un solo genitore, questi ha diritto al rimborso di un importo pari, in via generale, alla metà di quanto speso da parte dell'altro genitore.

Nel caso specifico segnala che il padre fosse tenuto al mantenimento in forza di provvedimento del Tribunale. La misura del "rimborso" sarà quindi determinata dal quantum stabilito in provvedimento, oltre rivalutazione ISTAT.

Si noti tuttavia che si tratta di obbligazioni soggette a prescrizione: ciò è a dire che l'obbligazione di mantenimento si prescrive in 5 anni.

Dalle tempistiche che descrive, se non è mai stata attivata alcuna richiesta formale da parte della madre contro il padre, parrebbe l'opzione essere pregiudicata dalla prescrizione.

Il secondo tema è il danno sofferto dal figlio, generato dall'assenza della figura paterna.

Siamo nell'ambito del danno endofamiliare e di natura biologica, ovvero una danno che cagiona una lesione dell'integrità psicofisica del figlio, in ragione della mancanza di una figura genitoriale.

Presupposto necessario per tale azione è un passaggio da un medico-legale e/o medico tout court, nell'area psicoterapeutica, che accerti l'esistenza di un danno morale o psicologico del figlio per l'assenza della figura paterna e il nesso causale con questa.

Accertata l'esistenza di tale danno, viene quantificato in termini di danno biologico e costituirà oggetto di domanda giudiziale risarcitoria.

In tema segnaliamo Tribunale di Parma, Sezione 1, Civile, Sent. n. 686

"Il danno non patrimoniale da violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione dei genitori verso la prole va liquidato in via equitativa e nella liquidazione si possono prendere a riferimento, con gli opportuni correttivi, le somme previste dalle tabelle del Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale. Accertata la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.. Ai fini della liquidazione del risarcimento dovuto può farsi ricorso, con gli opportuni correttivi, alle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale, così come suggerito dalla Cassazione civile nella sentenza del 22 luglio 2014, n. 16657."

 

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