Danno da vaccino contro il Covid19: è risarcibile?

In caso di eventi avversi del vaccino anti covid, lo Stato risarcisce i danni? Ci sono molte perplessità, visto che non è obbligatorio, se non in modo mascherato e quindi non risarcibile.

Diritto del Consumatore (25/01/2022)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

È falso in assoluto che il danno conseguente - in senso ampio - da vaccino non sia risarcibile (o oggetto di ristoro). 

Gli effetti avversi dalla somministrazione di un vaccino possono dipendere da condotte colpose dei sanitari (e quindi illeciti), che cagionino un danno al paziente.

Pensiamo al medico di base che possa avere sottostimato l'esistenza di pregresse patologie incompatibili con la somministrazione del vaccino contro il Covid19, o ancora all'infermiere che abbia eseguito in maniera negligente l'iniezione o sia stata somministrata una dose scaduta.

In tali casi ci sarebbe un profilo di responsabilità, non per la somministrazione del vaccino in sè, ma per le condotte negligenti a monte della somministrazione. Nelle ipotesi, si può quindi parlare di risarcimento del danno (rispetto al quale deve essere provato [i] il nesso causale con la condotta colposa e [ii] la sua entità, sotto la voce di danno biologico).

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Diverso è se, effettivamente, il vaccinato, in assenza di condotte colpose dei sanitari, subisca comunque un danno per il solo effetto della somministrazione del vaccino: in tal contesto non può parlarsi di risarcimento del danno (non esiste una condotta colposa di alcuno e non può esistere quindi un nesso causale tra questa ed il danno), ma di indennizzo.

In particolare e ad esempio in caso di vaccino obbligatorio (over 50 e determinate categorie) “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”[1].

Chiaramente, anche per avere diritto all’indennizzo, occorre documentare l’esistenza di un danno e che questo sia conseguenza del vaccino (e non in questo caso della condotta dei sanitari, come detto sopra).

L’indennizzo è uno strumento di sostegno e solidarietà sociale, che trova la sua ratio nei principi costituzionali[2].

L’entità dell’indennizzo è determinata da parametri prefissati dalla legge.

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[1] art. 1 L. 210/1992.

[2] art. 2 e 38 della Costituzione della Repubblica italiana

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