Nomi di Dominio e controversie

Le controversie di regola sorgono quando:

 

  • sono registrati dei nomi di dominio per scopi di concorrenza sleale (“domain grabbing”);
  • vengono registrati svariati nomi a dominio con l’intento di venderli successivamente a chi potrebbe averne diritto (“cybersquatting”, ossia accaparramento).

 

Diversi sono i metodi di risoluzione delle dispute che l’utente può azionare. Eccoli di seguirto riassunti.

 

  1. Ricorso all’autorità giudiziaria: il soggetto che intende promuovere un’azione giudiziaria può presentare ricorso d’urgenza all’autorità giudiziaria, la quale può prendere come provvedimenti sia quello dell’immediata inibizione all’uso del nome di dominio sia quello di ordinare alla soccombente di attivarsi per cancellare il nome di dominio presso il Registro italiano o di ordinare direttamente al Registro di cancellare o sospendere il nome di dominio; nel successivo giudizio di merito la parte lesa potrà chiedere anche un risarcimento del danno. A seguito della sospensione da parte del Registro di un nome di dominio, la sorte di quest’ultimo può essere duplice a seconda che il Registro ripristini il nome  favore dell’originario assegnatario  o revochi il nome a fronte di una sentenza che confermi la sospensione. In questo ultimo caso, il nome revocato sarà immediatamente reso disponibile per l’assegnazione ad altri soggetti.

 

  1. Collegio arbitrale: è uno dei metodi alternativi alla via ordinaria del giudizio avanti al Tribunale. E’ un collegio composto da tre arbitri, che emettono una decisione secondo equità e sulla base delle regole del Regolamento risoluzione dispute del Registro. La decisione del collegio è inappellabile e sarà posta in esecuzione direttamente dal Registro entro cinque giorni.

 

  1. Procedura di rassegnazione: è uno strumento predisposto per prevenire e combattere i fenomeni illeciti di accaparramento dei nomi di dominio italiani. Con tale procedura i nomi registrati in mala fede da chi non aveva diritto possono essere riassegnati al legittimo titolare dei diritti su tale nome. Per la riassegnazione dei nomi a dominio è necessario provare quanto segue:

 

  • che il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre in confusione rispetto ad un marchio o al proprio nome o cognome o altro segno distintivo del ricorrente;
  • che l’attuale titolare (resistente) non ha alcun diritto o titolo all’uso del nome a dominio contestato;
  • che l’attuale titolare ha registrato e sta utilizzando il nome a dominio contestato in mala fede.

 

Qualora vengano provate tutte e tre queste circostanze, il ricorrente potrà ottenere il trasferimento a proprio favore della titolarità del dominio stesso o la sua riassegnazione.

 

Nel caso le controversie dovessero sorgere sul nome a dominio “.com” le eventuali contestazioni devono essere presentata dinanzi a organismi di Dispute Resolution Service Providers accreditati presso l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), e quindi tenuti a seguire le policies di quest’ultima.

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