Ci scusiamo per il ritardo con cui diamo riscontro alla sua richiesta. Purtroppo, l’alto volume di richieste non ci ha consentito di risponderle tempestivamente come avremmo voluto. Ci siamo organizzati affinché disguidi relativi ad eventuali ritardi del riscontro da parte degli avvocati non si ripetano. Speriamo in ogni caso che la presente possa esserle utile.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro stabilisca una temporanea interruzione della produzione, può collocare in ferie i lavoratori ed è tenuto al pagamento della retribuzione nel limite dei giorni di ferie maturati.
Resta possibile retribuire al lavoratore anche i giorni eccedenti quelli di maturazione delle ferie, con imputazione ad anticipazione sulle ferie, che il lavoratore maturerà nei mesi successivi di effettivo lavoro.
La fruizione di ferie e permessi costituiscono un diritto del lavoratore.
Mentre il godimento delle ferie è un diritto irrinunciabile e non può essere “monetizzato” (anche se la mancata fruizione dei giorni di ferie, comporta il diritto al risarcimento del danno), i permessi - non goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo alla maturazione - devono essere inseriti in busta paga e pagati.
Il datore di lavoro può concordare dei piani di smaltimento delle ferie e dei permessi arretrati con le organizzazioni sindacali, ma in assenza di uno specifico accordo, può obbligare i lavoratori a smaltire le ferie e non i permessi arretrati che, quindi, se non goduti entro il 30 giugno, devono essere pagati o, previo accordo tra le parti, compensati.
Avvocato Antonella Martufi
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