La legge prevede l’astensione obbligatoria dal lavoro a partire da 2 mesi prima della data presunta del parto.
Questa assenza dal lavoro tutelata, e retribuita tramite l’indennità di maternità, si protrae per 5 mesi, quindi fino al terzo mese di età del neonato.
L'indennità di maternità è sostitutiva della retribuzione erogata dal datore di lavoro nei mesi di normale svolgimento dell’attività.
La donna pur non lavorando, quindi non svolgendo il proprio orario di lavoro contrattuale, ha diritto all’astensione obbligatoria per 5 mesi e al pagamento della retribuzione, l’indennità di maternità nella misura dell’80%. I contratti collettivi possono disporre l’integrazione al 100% dell’indennità da parte del datore di lavoro.
Avv. Federico Cinquegrana
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in via Arona 15 a Milano, presso il punto di consulenza Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
Avvocato Accanto, Via Arona 15 Milano 20149
tel. 02 3664 4280