Per rispondere al Suo quesito, Le segnaliamo che, in caso di morte di un soggetto che aveva concesso un prestito, gli eredi, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del defunto, diventano titolari del diritto alla restituzione delle somme prestate. Nel caso di specie, tuttavia, qualora Lei fosse l’unico erede della Sua defunta madre, il Suo debito potrebbe estinguersi per la c.d. CONFUSIONE, disciplinata dall’art. 1253 c.c.: la confusione si verifica quando in uno stesso soggetto si riuniscono le qualità di debitore e creditore. È evidente che, in questa ipotesi, il suo debito si estinguerebbe poiché non potrebbe essere tenuto a restituire a se stesso le somme ricevute in prestito. Nell’ipotesi in cui, invece, vi siano altri eredi, costoro potrebbero esigere da Lei la restituzione delle somme prestate da Sua madre. Come noterà, per poter formulare un parere completo è dunque fondamentale capire se Sua madre abbia effettivamente lasciato un testamento e quali siano le previsioni testamentarie. Dalla Sua esposizione, riteniamo che Lei non sia in possesso del testamento e che potrebbero esserlo eventuali altri eredi. Le segnaliamo che la Legge prevede che entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (cioè dalla data del decesso di Sua madre), debba essere presentata dagli eredi la dichiarazione di successione alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto al momento del decesso; nel caso in cui il defunto abbia lasciato un testamento, questo dovrà essere allegato a tale Dichiarazione.