Come procedere alla vendita di un bene in comunione?
La situazione da Lei descritta è quella di una comunione ereditaria: Lei ed i Suoi fratelli siete infatti diventati comproprietari di un immobile a seguito del decesso dei Vostri genitori.
Nella comunione, ogni comproprietario ha facoltà di godimento della cosa comune nella sua interezza, purché non ne alteri la destinazione d’uso e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il proprio diritto.
Per rispondere al Suo quesito e capire come procedere alla vendita dell'immobile, segnaliamo quanto segue.
Trattandosi di un bene indiviso, il singolo comproprietario non può, da solo, venderlo, non avendo diritto esclusivo su una porzione concreta del bene ma semplicemente su una sua quota (astratta); ed infatti l’art. 1108 terzo comma c.c. richiede il consenso di tutti i comproprietari per le alienazioni dei beni in comunione.
Nel caso di specie dunque, Lei e gli altri tre fratelli non potrete alienare l’abitazione né la parte astrattamente di Vostra proprietà senza il consenso del Vostro quinto fratello; e ciò finché non venga sciolta la comunione e si proceda alla divisione del bene.
Le consigliamo pertanto di inviare una formale lettera ai Suoi fratelli, per domandare lo scioglimento della comunione, con conseguente divisione del bene o la vendita: anche il quinto fratello potrebbe aderire a tale richiesta e concordare circa la vendita dell’intero immobile a terzi.
In caso di disaccordo, invece, se Lei e gli altri tre fratelli siete comunque intenzionati a sciogliere la comunione, dovrete attivare un procedimento presso il Tribunale del luogo ove si trova l’immobile mediante atto di citazione. Con tale procedura - che è una causa civile a tutti gli effetti - verrà effettuata una perizia sul valore dell’immobile, si procederà alla divisione ed all’accertamento delle Vostre rispettive quote e, laddove persista la mancanza di un accordo tra di Voi, il Tribunale disporrà la vendita all’asta dell’immobile.