Comproprietaria di una casa. Posso usucapire la quota altrui indivisa?

Buongiorno, abito da oltre 2o anni in una casa di proprietà di mia moglie e di sua sorella, al 50%. In questi anni ogni necessità di manutenzione dell'immobile è stata effettuata dalle risorse mie e di mia moglie senza alcun intervento da parte di mia cognata che si è sempre disinteressata dell'immobile e della sua manutenzione, preferendo investire in beni di sua esclusiva proprietà e senza intervenire in alcun modo nelle azioni di manutenzione. Posso chiedere l'usucapione dell'immobile? Grazie

Immobili (25/05/2023)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Non è esclusa la possibilità che Sua moglie, quale titolare di una quota indivisa dell'immobile e comproprietaria dello stesso, possa conseguire la proprietà della quota indivisa della sorella mediante usucapione.

La nostra giurisprudenza prevede, infatti, che anche il comproprietario che utilizzi un bene, sulla scorta della titolarità della propria quota, possa mediante usucapione della quota altrui, divenire prorietario dell'intero. 

È necessario non tanto e non solo, come scrive, che il comproprietario che verrà spogliato del diritto si sia disinteressato del bene, ma piuttosto, quanto alla sfera del soggetto che usucapisce, che sia evidente la volontà di escludere l'altro comproprietario e quindi la sussistenza del c.d. animus possidendi (comportarsi come comprietario dell'intero).

In questo senso è esplicita la Cassazione [Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 19/10/2017, n. 24781]:

"In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune".

Al disinteresse dell'altra comproprietaria deve quindi corrispondere, anche, l'essersi atteggiato come unico ed esclusivo proprietario del bene.

Chiaramente l'intervenuto usucapione deve essere accertato e dichiarato dal Tribunale e quindi provato in sede processuale. 

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