Lavoro e vaccino: il datore può licenziare chi rifiuta il vaccino?

A breve nella mia azienda inizierà la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Non mi è chiaro quali siano i potenziali rischi del vaccino e perciò preferirei non sottopormi alla vaccinazione. Temo però che il mio datore di lavoro possa licenziarmi se rifiuto di vaccinarmi. C’è questa possibilità oppure ho il diritto di rifiutare il vaccino?
Diritto del lavoro (17/03/2021)
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Autore:
Avvocato Massimo Da Ronch
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Risposta:

L'art. 32 della Costituzione sancisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in alcun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

In altri termini, è possibile imporre alle persone trattamenti sanitari, quale è di fatto la vaccinazione obbligatoria, soltanto in presenza di una Legge che lo preveda e consenta.

Attualmente non sussiste alcuna legge specifica circa l’obbligo di sottoporsi al vaccino contro il Covid 19. Tuttavia, nell’ambito delle norme che disciplinano il contratto di lavoro, sembrerebbero esservi dei riferimenti applicabili anche alla questione della vaccinazione Covid.

La prima norma sarebbe l'articolo 2087 del codice civile, il quale pone in capo al datore di lavoro l'obbligo inderogabile di adottare le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Data l’attuale situazione emergenziale, il vaccino sembrerebbe oggi l’unico strumento in grado, in base alla scienza, di salvaguardare il più possibile dall’infezione Covid 19 i luoghi di lavoro, per cui i datori di lavoro sarebbero tenuti, in base a questo presupposto, a richiedere la vaccinazione ai propri lavoratori, a pena di estrometterli dal contesto lavorativo (con il licenziamento o la sospensione per inidoneità) qualora rifiutassero il vaccino senza un comprovato impedimento personale di natura medico-sanitaria.

Altra norma che parrebbe imporre ai lavoratori l’obbligo vaccinale sarebbe l’articolo 20 del Testo Unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (d. lgs. n. 81/2008) che così recita: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”

Perciò le direttive impartite dal datore di lavoro in materia di sicurezza e igiene dell’ambiente di lavoro, se ragionevoli e conformi alle indicazioni condivise fornite da scienza ed esperienza (a riguardo, la comunità scientifica internazionale è concorde sulla necessità e urgenza di combattere la pandemia da Covid-19 mediante la vaccinazione di massa, considerato peraltro che i rischi derivanti dal perdurare della pandemia sarebbero molto più gravi rispetto a quelli solo eventuali causati dagli effetti indesiderati dell’inoculazione del vaccino), costituirebbero un obbligo contrattuale a carico del dipendente, il quale sarebbe tenuto a rispettarlo malgrado non imposto alla generalità dei cittadini.

Rilevante in questo senso parrebbe, infine, l’articolo 279 del citato Testo Unico (d. lgs. n. 81/2008), che prevede l’obbligo per l’imprenditore di richiedere la vaccinazione del dipendente per l’ipotesi specifica di rischio di infezione derivante da un “agente biologico presente nella lavorazione”, laddove, per estensione, “è ragionevole ritenere che lo stesso obbligo possa gravare sull’imprenditore per la prevenzione di un rischio di infezione derivante da un virus altamente contagioso (come il Covid 19), del quale può essere portatore un dipendente” presente nei luoghi di lavoro (Pietro Ichino, Quotidiano Giuridico dell’8 marzo 2020[i]).

Alla luce di ciò, si conclude che se il lavoratore rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione (scelta che comunque è libero di operare), potrebbe andare incontro al rischio concreto di vedersi applicare dal suo datore di lavoro la sanzione - più grave - del licenziamento disciplinare, oppure - soluzione auspicabile e più adeguata alla situazione - la sospensione della prestazione fino alla fine della pandemia (con allontanamento dai luoghi di lavoro), salvo che non sia possibile adottare soluzioni organizzative alternative, quali ad esempio il collocamento del lavoratore in uno spazio protetto o a distanza da tutti gli altri lavoratori.

[i] Pietro Ichino “Perché e come il dovere di vaccinarsi può nascere da un contratto di diritto privato” www.pietroichino.it e “Vaccino anti-Covid: può il datore di lavoro imporlo e, in caso di rifiuto, licenziare il lavoratore” Quotidiano Giuridico del 08.03.2021

 

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