Quali sono le conseguenze del recesso nel contratto d'opera professionale?

buonasera, in data .... ho dato le dimissioni . Il contratto di lavoro è un contratto libero professionale a prestazione ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice civile. all'interno del contratto nel punto riguardante la risoluzione del contratto c'è scritto che è necessario dare un preavviso non inferiore a mesi uno, in caso di mancato preavviso verrà applicata una penale pari all'importo dell'ultimo mese lavorato Dato che avrei necessità di prendermi due giorni dal lavoro all'interno di questo ultimo mese lavorativo, volevo sapere se questo potrebbe essere una motivazione valida da parte della ditta per non pagarmi l'ultimo mese di lavoro. Inoltre volevo sapere se è necessario comunicare al sindacato le dimissioni essendo un contratto libero professionale. grazie in anticipo

Diritto del lavoro (19/09/2019)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Occorre premettere che il contratto d'opera professionale, disciplinato dagli artt. 2222 e seg. del Codice Civile, è per definizione un contratto senza vincolo di subordinazione, con la conseguenza che l'atto con il quale ha interrotto il rapporto è da considerarsi un recesso con effetti differiti (e non dimissioni), ovvero con effetti rimandati al termine del "preavviso" pattuito.

Non essendo un rapporto denotato da subordinazione (con obbligo di presenza, orari, necessità di giustificare e chiedere autorizzazione ad assentarsi), Lei dovrebbe avere la possibilità di poter osservare il periodo di preavviso anche assentandosi due giorni.

A riguardo, sebbene sarebbe opportuno conoscere i contenuti esatti del contratto d'opera a suo tempo sottoscritto, quand'anche fossero stati pattuiti "obblighi" di presenza (di solito indicati come "garanzia di disponibilità in giorni e fasce di lavoro), prestando la propria opera per tutto il preavviso tranne due giorni potrebbe essere legittima una trattenuta dei due giorni di assenza, e non certo applicabile tutta la penale pattuita nel contratto.

 

Avvocato Egidio Rossi

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