Mio padre si è disinteressato a me da sempre. È possibile chiedere il risarcimento del danno?

Salve, sono una ragazza di 24 anni. Ho perso mia madre nel 2020. Mio padre è ancora vivo, ma non ho contatti con lui. Lui e mia madre non sono mai stati sposati. Io ho vissuto con mia madre e mio nonno materno. Mio padre mi veniva a trovare da piccola, poi ha smesso quando ho compiuto 12 anni. Non l'ho più rivisto. Mia madre iniziò ad andare da un avvocato e riuscì a farsi versare 250€ al mese fino al mio 18 esimo compleanno. Poi lui ha smesso di pagare. Quindi dai 18 in poi sono stata mantenuta solo grazie a mio nonno materno e a mia madre. Quando morì mia madre 3 anni fa, una persona mi disse che avrei avuto fino a 10 anni di tempo dal compimento dei miei 18 anni per richiedere gli arretrati e il mantenimento. Volevo sapere se è possibile questa cosa e se ci fosse un modo per essere risarcita a causa dei danni morali e psicologici che il suo disinteresse mi ha causato. Grazie.

Famiglia (12/01/2024)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

È possibile.

Si tratta di un credito che sua madre avrebbe vantato nei confronti di suo padre.

Sulla scorta di un provvedimento (pare di capire, non è precisato nella sua domanda) suo padre era obbligato a corrispondere € 250.00 mese a sua madre per il suo mantenimento ordinario.

Avendo in seguito sospeso il pagamento, si è reso inadempiente verso l'obbligazione e, quindi, debitore di sua madre nella misura degli assegni periodici non versati.

Si tratta quindi di un credito di sua madre verso suo padre, posto che di fatto, per l'inadempimento del padre, sua madre ha dovuto contribuire in via integrale al mantenimento.

Credito che, purtroppo per effetto della successione, rientra nell'eredità e può essere azionato dall'erede, ovvero lei.

La prescrizione dei crediti alimentari è, tuttavia, di 5 anni e non di 10.

Ciò significa che, salvo approfondimento che sarebbe necessario nella fattispecie, il periodo "recuperabile" è il periodo 2019-2020.

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Segnaliamo, oltre a quanto sopra, che da quanto descrive l'assenza del padre può realizzare una ulteriore voce di danno, questa volta riferibile direttamente alla figlia (con particolare riferimento alla sua domanda finale).

Infatti, in caso di cessazione della convivenza dei genitori, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione degli stessi verso la prole (nella specie, l'assenza ed il disinteresse del padre per lunghi anni) può integrare gli estremi dell'illecito civile e dar luogo ad un'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito.

La dottrina e i tribunale individuano infatti l'esistenza dell'illecito endofamiliare, ovvero quella condotta che si realizza nella privazione del rapporto genitoriale e cagiona un danno al figlio.

Ne discende che potrebbe valutarsi una richiesta di risarcimento del danno di natura sia patrimoniale, che non patrimoniale.

Sotto il primo profilo, patrimoniale, si tiene conto della “perdita di sostegno economico che il minore avrebbe avuto se il genitore fosse stato presente. Tale danno è costituito, anche, dalla perdita delle chances che il figlio avrebbe potuto avere se educato e cresciuto dal proprio genitore[1]”.

Quanto al danno non patrimoniale, questo è relativo allo “strappo insanabile al tessuto connettivo primario della famiglia, tale essendo la vita di una persona minorenne privata del genitore per volontà unilaterale di quest'ultimo. Si tratta di lesione che, tenuto conto di tutti gli indici già evidenziati, è sicuramente seria e grave (elementi necessari per accordare la tutela risarcitoria).

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Sarebbe quindi opportuno approfondire sia la possibilità di chiedere, a titolo di credito ereditario, le somme non versate dal padre a sua madre per il mantenimento della figlia, sia la possibilità di valutare una richiesta di risarcimento di danno endofamiliare patrimoniale e non patrimoniale.

 

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[1] Risarcimento del danno endofamiliare

dott.  Giuseppe Buffone - 12 Gennaio 2022

ius.giuffrefl.it

 

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