Il padre non paga il mantenimento dei figli: posso rivolgermi al suo datore di lavoro?

Sono separata legalmente e ho un figlio minore.

Il mio ex marito ha chiesto una residenza fittizia al comune e risulta senza fissa dimora non è rintracciabile. Ho solo il contatto del suo datore di lavoro. È in arretrato con le spese del minore da pagare congiuntamente agli alimenti per sentenza.

Posso inviargli una raccomandata presso il datore di lavoro in cui gli chiedo gli arretrati?

Famiglia (16/10/2023)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

In caso di inadempimento del padre alle obbligazioni di mantenimento a beneficio dei figli, può direttamente rivolgersi al datore di lavoro del genitore inadempiente.

Il riformato articolo 473bis.37 del Codice Civile prevede che "Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente."

Prosegue il codice, specificando che "Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute."

Può procedere quindi con la richiesta di pagamento del dovuto a titolo di mantenimento dei figli al datore di lavoro, con le forme e le procedure di legge, ovvero con una notificazione formale.

Contestualmente dovrebbe darne comunicazione al padre inadempiente, anche con una raccomandata all'indirizzo ufficiale di residenza. 

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