Il nostro Ordinamento prevede che il comproprietario di un immobile, ai fini della gestione ordinaria del bene, possa concedere in locazione il bene comune, anche senza il consenso dell’altro o degli altri comproprietari. In tale schema, vanno integrati gli effetti di legge del: regime di comunione, in forza del quale i comunisti godono pro quota dei frutti del bene in comune e del contratto di locazione: se il bene, in forza della locazione, produce delle ricchezze, quindi dei canoni, questi debbono essere ripartiti ai comproprietari secondo le proprie quote. Tanto vale l’osservazione, quanto il contratto prevede che le spese di ordinaria amministrazione dell’immobile siano poste a carico del conduttore. Nella fattispecie pertanto Suo fratello non è legittimato ad escluderLa dalla Sua quota di ricavi. Sarà pertanto opportuno inviare a Suo fratello una comunicazione di messa in mora formale, per richiedere le somme non ancora versate in Suo favore e indebitamente trattenute dallo stesso, con contestuale diffida dall’astenersi in futuro da condotte analoghe. Qualora l’esperimento bonario di composizione della vertenza non andasse a buon fine, sarà necessario adire l’autorità giudiziaria competente, valutando l’opzione di un decreto ingiuntivo.