Quando e come si può esercitare il diritto di recesso da un contratto?

Si può applicare il diritto di recesso nel caso di un contratto di lavoro di ristrutturazione con una ditta?
Immobili (17/01/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, segnaliamo innanzitutto che il recesso è la possibilità, riconosciuta ad una delle parti, di sciogliere unilateralmente il contratto, ossia di estinguere tutte le obbligazioni assunte con esso, senza che sia necessario il consenso dell’altra parte.

Il diritto di recesso è diversamente disciplinato all’interno del Codice Civile e del Codice del Consumo. In particolar modo, l’articolo 1373 del nostro codice civile disciplina il diritto di recesso, attribuito ad una delle parti dalla legge o dal contratto stesso, prevedendo due ipotesi:

  • Se il contratto non è ancora stato eseguito, è possibile di recedere finché il contratto non abbia avuto un principio d’esecuzione;
  • Se l’esecuzione è già iniziata, il recesso è esercitabile ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione.

È inoltre previsto che le parti possano sottrarsi a questa disciplina, andando a caratterizzare il diritto di recesso in modo peculiare per la singola transazione, eventualmente prevedendo maggiori garanzie.

Il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 6.09.2005 e successive modifiche) prevede invece il diritto di recesso del consumatore, che costituisce uno degli strumenti di protezione più significativi a disposizione del c.d. Contraente debole. La possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale è attribuita in funzione di “diritto al ripensamento”, quale bilanciamento di un'azione di vendita spesso commercialmente aggressiva. Assume particolare rilevanza l’ipotesi di recesso esercitabile con riferimento ai contratti e alle proposte contrattuali a distanza (quali per esempio le vendite telefoniche) ovvero negoziati fuori dai locali commerciali in cui il professionista normalmente opera. In questa ipotesi, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni lavorativi.

Nel caso di specie, non sappiamo se il contratto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione da Lei concluso sia un normale negozio stipulato fisicamente (il cui recesso è disciplinato dal Codice civile) ovvero se si tratti di una vendita fuori dai locali commerciali (in tal caso il recesso è disciplinato dal Codice del Consumo).

Nella prima ipotesi, se il contratto non è ancora stato eseguito (poiché non sono ancora iniziati i lavori), Lei potrà esercitare il recesso senza essere tenuto al pagamento di alcuna prestazione; se invece i lavori sono già iniziati, Lei potrà esercitare il recesso ma questo non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione e, dunque, sarà tenuto al pagamento dei lavori già effettuati.

Nella seconda ipotesi, invece, Lei potrà esercitare il diritto di recesso come diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, inviando apposita comunicazione in tal senso.

Avvocato Marta Calderoni

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