Diritto di recesso per acquisti on line. Può essere esercitato?

Salve, Nel Febbraio 2018 ho acquistato un corso che si è tenuto a Maggio dello stesso anno. Per motivi lavorativi, ho dovuto disdettare la mia partecipazione. Avvertii la commerciale di riferimento per tempo (Marzo 2018), la quale, assieme ad una sua collega, si rifiutò di elargirmi il rimborso. Sostenne che la sua azienda non erogava rimborsi, a meno ché non si partecipasse al corso e al termine della giornata ci si dichiarasse insoddisfatti della qualità del seminario. Ho cercato di persuadere le due commerciali per un po' di tempo, dopodiché mi sono stufato e ho lasciato stare. Vorrei sapere se, essendo passato praticamente un anno, sono ancora nelle condizioni di recuperare l'importo speso. Vi informo che: - possiedo la contabile del bonifico effettuato per il saldo del corso; - possiedo la fattura che certifica l'avvenuto pagamento; - possiedo le corrispondenze intercorse con le due commerciali; - non ho firmato alcun tipo di contratto: mi sono limitato a pagare.
Recupero Crediti (04/03/2019)
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Autore:
Avvocato Guido Vecellio
Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Condominio, Recupero Crediti
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Risposta:

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 21 del 21/02/2014 ( che recepisce la Direttiva Europea 2011/83 ), i consumatori hanno maggiori garanzie di sicurezza per tutto ciò che concerne il prodotto acquistato.Anche i costi devono essere espressi in modo chiaro e completo( costo totale e costi aggiuntivi).

Il consumatore ha 14 giorni per esercitare il diritto di recesso (a partire dal giorno della conclusione del contratto).

Se non vengono fornite informazioni sul diritto di recesso, il termine per quest'ultimo si estende fino ad un anno e 14 gg.

Se il consumatore esercita il diritto di recesso, dovrà essere rimborsato entro i 14 gg. successivi.

Le nuove disposizioni hanno carattere imperativo e non saranno vincolanti eventuali clausole contrattuali che limitino il diritto del consumatore, anche in caso di controversie in Stati diversi dall'Italia.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è preposta ad accertare le violazioni delle norme di legge. E' comunque previsto il giudizio di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, per ogni controversia ed in sede stragiudiziale si possono adire le commissioni arbitrali, presso la Camera di Commercio competente.

 

Avvocato Guido Vecellio

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