Comunione legale dei beni: come funziona?

La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in forza del quale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni ad entrambi i coniugi, anche se all’atto di acquisto è intervenuto soltanto uno di essi.

Per disporre dei beni comuni occorre sempre il consenso di entrambi i coniugi.

 Vediamo insieme in questo articolo di che cosa si tratta più nel dettaglio.

 

Indice:

  1. Che cos’è la comunione legale dei beni e come funziona?
  2. Quali sono i beni che non ricadono in comunione?
  3. L’acquisto dei beni durante il matrimonio
  4. Lo scioglimento della comunione e la divisione

 

1. Che cos’è la comunione dei beni e come funziona?

In mancanza di una scelta diversa da parte dei coniugi, il regime di comunione legale si costituisce per legge al momento del matrimonio. 

Tale regime di comunione si instaura automaticamente al momento dell’acquisto del bene (c.d. comunione immediata).

La comunione legale può riguardare:

  • gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli utili e gli incrementi delle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite prima del matrimonio.

 

Invece, quando il regime di comunione dei beni riguarda soltanto i beni che residuano al momento dello scioglimento della comunione legale, si parla di comunione de residuo. In tale ipotesi i beni incrementano il patrimonio comune dei coniugi solo se sussistono al momento dello scioglimento della comunione legale.

La comunione de residuo può riguardare:

  • i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;
  • i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi;
  • le aziende gestite da uno dei coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli incrementi delle aziende gestite da uno dei coniugi e costituite prima del matrimonio.

 

Dunque nel regime della comunione legale, tutti gli acquisti effettuati dai coniugi, anche disgiuntamente, durante il matrimonio, ricadono in comunione; ciò significa che essi appartengono in misura uguale ad entrambi i coniugi e ciò a prescindere dal fatto che l’acquisto sia stato effettuato con le risorse economiche di uno solo dei due coniugi: anche il coniuge che non ha effettuato alcun esborso beneficerà dell’acquisto.

 

2. Quali sono i beni che non ricadono nella comunione?

Non ricadono in comunione i beni personali, che sono e restano di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi. Più precisamente, si tratta dei seguenti beni:

  1. i beni di cui ciascun coniuge era proprietario prima del matrimonio. Si tratta non solo dei beni di proprietà ma dell’intero patrimonio di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio, inclusi i diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) e, in generale, i diritti di credito. Anche il denaro posseduto prima del matrimonio è personale e non ricade in comunione.
  2. i beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione (ricevuti gratuitamente): i beni ricevuti da uno dei due coniugi gratuitamente, durante il matrimonio, per successione o donazione, non ricadono nella comunione,salvo che nell’atto di donazione o nel testamento, non sia specificatamente indicato come beneficiario la comunione. Entra, invece, in comunione la vincita con biglietto della lotteria acquistato durante il matrimonio.
  3. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge: i beni acquistati durante il matrimonio dai coniugi, per uso strettamente personale, non entrano nella comunione. Si tratta ad esempio del vestiario e degli accessori, come anche dei beni per svaghi personali e hobby. Per stabilire se un bene sia personale o meno, occorre fare riferimento non al suo valore ma alla finalità del suo acquisto. Se il bene è stato acquistato dall’altro coniuge, al momento dello scioglimento della comunionequest’ultimo potrebbe chiedere la restituzione della somma pagata per l’acquisto.
  4. i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge: i beni acquistati durante il matrimonio da uno dei coniugi per l’esercizio della propria attività professionale non cadono in comunione. Ciò con alcune precisazioni:
    • se un bene acquistato da uno dei coniugi durante il matrimonio, e quindi ricadente in comunione, viene successivamente destinato all’attività professionale di un coniuge, rimane comune;
    • se, viceversa, un bene viene inizialmente acquistato per l’attività professionale e che quindi non ricadeva nella comunione, in un momento successivo non viene più utilizzato per il fine professionale, è discusso se ricada o meno in comunione.

       

      Le c.d. opere dell’ingegno (marchi, brevetti, invenzioni, etc..) sono visti come il risultato dell’attività professionale, conseguentemente i proventi sono considerati come rendite derivanti dall’attività lavorativa personale del coniuge ed entrano a far parte della comunione solo se presenti e non consumati al momento dello scioglimento.

  5. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione corrisposta ad un coniuge per perdita della capacità lavorativa;
  6. i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio. In quest’ultima ipotesi, i beni personali possono essere sostituiti con altri beni che non cadono in comunione, ma occorrono i seguenti requisiti:
    • il coniuge acquirente deve rendere un’apposita dichiarazione nell’atto di acquisto;
    • qualora l’acquisto riguardi beni immobili o mobili registrati, anche l’altro coniuge deve intervenire all’atto.

 

3. L’acquisto dei beni durante il matrimonio. 

Se i coniugi effettuano insieme l’acquisto di un bene, diventano entrambi titolari del bene acquistato per quote identiche (spetterà a ciascuno il 50%): il bene acquistato confluisce quindi nella comunione legale.

 

Allo stesso modo, se uno dei due coniugi acquista un bene separatamente dall’altro, la titolarità del bene o del diritto oggetto dell’acquisto si estende automaticamente anche all’altro coniuge, che non ha preso parte alla transazione.  

 

Il bene (o il diritto) oggetto dell’acquisto confluisce dunque, anche in questa circostanza, per effetto della particolare disciplina della comunione legale, nel patrimonio comune dei coniugi.

 

E’ irrilevante che l’acquisto sia effettuato con denaro oggetto della comunione o con soldi personali o con denaro proveniente dall’attività lavorativa di uno dei coniugi. 

 

Si noti bene che i coniugi non possono decidere (anche se sono d’accordo) di escludere che un determinato acquisto cada in comunione legale.

Se ciò fosse possibile, infatti, si vanificherebbe lo scopo della comunione legale e si aggirerebbero, di fatto, le disposizioni sulle convenzioni matrimoniali.

Pertanto, se i coniugi intendono escludere - al di fuori delle ipotesi previste dalla legge - un bene dalla comunione legale, non sarà sufficiente indicare tale volontà nell’atto di acquisto ma occorrerà che i coniugi stipulino una apposita convenzione matrimoniale, che consenta loro di derogare al regime della comunione legale.

 

4. Lo scioglimento della comunione e la divisione

Lo scioglimento della comunione legale si verifica per le seguenti cause:

  • morte di uno dei coniugi;
  • fallimento di uno dei coniugi;
  • annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • separazione personale;
  • scelta della separazione dei beni, mediante apposita convenzione.

 

La cessazione del regime legale della comunione dei beni determina il passaggio dei coniugi ad una condizione di comunione ordinaria, nella quale entrambi hanno il diritto di chiedere la divisione dei beni comuni (in comunione immediata e in comunione de residuo).

 

Secondo quanto previsto dall’art. 194, comma primo, cod. civ., all’atto dello scioglimento l’attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi: non vi è dunque possibilità di pretendere conguagli in relazione all’eventuale diverso impegno di spesa negli acquisti.

 

Prima di effettuare la divisione, è necessario identificare correttamente la consistenza della massa da dividere attraverso le operazioni preliminari (eventuali) previste dall’art. 192 c.c., norma che attiene ai rapporti interni della vita di coppia.

 

In particolare, potrebbe essere necessario:

  1. a) reintegrare la comunione (c.d. rimborsi)ove vi fossero stati nel corso del matrimonio prelieviper finalità personali da parte di uno o entrambi i coniugi; il coniuge che abbia fatto tale genere di prelievi è tenuto al rimborso a meno che dimostri che l’acquisto/la spesa fatta sia stata vantaggiosa per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia;
  2. b) eliminare dalla massa (c.d. restituzioni) somme personali impiegateda uno o entrambi i coniugi per spese e investimenti del patrimonio comune.
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