Comunione legale dei beni: come funziona?
L’acquisto dei beni durante il matrimonio.
Se i coniugi effettuano insieme un acquisto, entrambi divengono titolari del bene acquistato per quote identiche (il 50% ciascuno). Il bene acquistato confluisce quindi nella comunione legale.
Anche se un coniuge acquista separatamente, la titolarità del bene o del diritto oggetto dell’acquisto si estende automaticamente anche all’altro coniuge che non ha preso parte alla transazione.
Il bene (o il diritto) oggetto dell’acquisto, confluisce, anche in questa circostanza, per effetto della particolare disciplina della comunione legale, nel patrimonio comune dei coniugi.
E’ irrilevante che l’acquisto sia effettuato con denaro oggetto della comunione o personale o con denaro proveniente dall’attività lavorativa di uno dei coniugi.
Si noti bene che i coniugi, non possono, decidere (anche se sono d’accordo) di escludere che un determinato acquisto non cada in comunione legale. Se ciò fosse possibile, infatti, si vanificherebbe lo scopo della comunione legale e si aggirerebbero, di fatto, le disposizioni sulle convenzioni matrimoniali.
Pertanto, se i coniugi intendono escludere, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, un bene dalla comunione legale, l’indicazione nell’atto di acquisto di tale volontà non sarà sufficiente. I coniugi dovranno infatti stipulare una convenzione matrimoniale ad hoc che consenta di derogare al regime della comunione legale.
Sorte dei beni non acquistati ma ricevuti gratuitamente.
I beni ricevuti da uno dei due coniugi gratuitamente, durante il matrimonio, per successione o donazione, non ricadono nella comunione, salvo che nell’atto di donazione o nel testamento, non sia specificatamente indicato come beneficiario la comunione.
Entra, invece, in comunione la vincita con biglietto della lotteria acquistato durante il matrimonio.
Beni per uso personale.
I beni acquistati durante il matrimonio dai coniugi, per uso strettamente personale non entrano nella comunione. Si tratta ad esempio: del vestiario e degli accessori, come anche dei beni per svaghi personali e hobby.
Per stabilire se un bene è personale o meno, occorre fare riferimento non al suo valore ma alla finalità del suo acquisto.
Se il bene è stato acquistato dall’altro coniuge, al momento dello scioglimento della comunione quest’ultimo potrebbe chiedere la restituzione della somma pagata per l’acquisto.
Beni per l’attività professionale.
Anche i beni acquistati durante il matrimonio da uno dei coniugi, per l’esercizio della propria attività professionale, non cadono in comunione, con alcune precisazioni:
- se un bene acquistato da uno dei coniugi durante il matrimonio, e quindi ricadente in comunione viene successivamente destinato all’attività professionale di un coniuge, rimane comune;
- se, viceversa, un bene viene inizialmente acquistato per l’attività professionale e quindi non ricade nella comunione e poi, in un successivo momento, non viene più utilizzato per il fine professionale è discusso se ricada o meno in comunione.
Le c.d. opere dell’ingegno (marchi, brevetti, invenzioni, etc..) sono visti come il risultato dell’attività professionale, conseguentemente i proventi sono considerati come rendite derivanti dall’attività lavorativa personale del coniuge ed entrano a far parte della comunione solo se presenti e non consumati al momento dello scioglimento (c.d. comunione de residuo).