Mantenimento figli nati fuori del matrimonio

Buongiorno avevo bisogno di una consulto... la mia ragazza è quasi all'ottavo mese e mi ha lasciato , non abbiamo mai convissuto, volevo sapere se vado via legale per vedere la bambina e tutto il resto il giudice quanto mi potrebbe chiedere di mantenimento? Il mio stipendio e di 2000/2200 euro ... grazie mille
Famiglia (18/01/2018)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Il mantenimento dei minori risponde ad un obbligo di legge che grava in capo ad entrambi i genitori, così come l’educazione e l’istruzione. Ciò è a dire che, per determinare la misura del mantenimento, sarà necessario capire e conoscere un insieme di parametri, ovvero la retribuzione anche della madre, le spese della stessa sostenute anche per la figlia (ad. es.: abitazione), le esigenze della stessa minore e, non da ultimo, al di là della Sua retribuzione, anche le spese che Lei sta sostenendo (es. locazione, mutuo, finanziamenti etc.). In particolare, proprio in ragione del fatto che il rapporto con la madre della Sua futura figlia si è interrotto, e considerato che il rapporto di filiazione è molto più articolato rispetto al tema del mantenimento, suggeriamo di formalizzare i rapporti avanti al Tribunale. Indicativamente, perché Lei possa avere un’idea sommaria del mantenimento, considerata la Sua retribuzione e valutati gli orientamenti del Tribunale di Milano, potremmo individuare una somma mensile tra € 400,00 ed € 500,00 come contributo al mantenimento della figlia, oltre ad un concorso, normalmente nella misura del 50% per ciascun genitore, per le spese straordinarie. *** Tuttavia, la situazione che ci illustra, come detto, meriterebbe essere affrontata a trecentosessanta gradi, discutendo con la madre un assetto che preveda la disciplina dell’affido della minore, della collocazione della stessa (che immaginiamo presso la mamma), della frequentazione con il padre. Questi schemi possono essere formalizzati: - con un accordo privato, per iscritto, tra i genitori - o, ancora meglio, a seguito di un ricorso (anche congiunto tra gli stessi genitori) avanti il Tribunale che omologherà i Vostri accordi. Il ricorso in Tribunale può essere anche non consensuale ma giudiziale/di parte, ovvero Lei potrebbe richiedere all’Autorità giudiziaria di riconoscerLe ed esercitare tutti i Suoi diritti di padre, qualora con la madre della minore non trovasse un previo accordo.
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