debitore non paga il costo della riparazione. Posso applicare il diritto di ritenzione?

Buongiorno, ho un negozio di riparazioni computer e telefonia, mi capita molto spesso, che clienti mi lasciano dei beni da riparare, dopo aver comunicato loro il costo della riparazione e aver avuto la conferma di aver accettato e proseguire con il lavoro, avviso il cliente che il bene e stato riparato e pronto per il ritiro, non ricevo risposta, e passano svariati mesi e ho anni, io ho diritto trattenere il bene e rivenderlo ho usarlo per rientrare del costo della riparazione ?
Recupero Crediti (04/10/2018)
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Autore:
Avvocato Guido Vecellio
Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Condominio, Recupero Crediti
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Risposta:

Il tema che ci occupa si inquadra nel cosiddetto diritto di ritenzione di cui all'art.2756 c.c.

Solo nei casi previsti dalla legge, il creditore gode di un privilegio speciale sui beni del debitore, che gli consente di ritenerli sino al soddisfacimento integrale del suo credito. E' un previlegio sui beni mobili,  relativamente ai crediti per prestazioni e per spese relative al miglioramento ed è sussistente finchè esiste la detenzione. Possiamo equipararlo ad un diritto di pegno, che crea un vincolo di destinazione del bene al soddisfacimento del credito.

Non si possono però compiere atti di disposizione tipici del proprietario.

Il tutto deve concretizzarsi in una semplice non restituzione e non in un utilizzo indiscriminato del bene. Il citato art. 2756c.c. al terzo comma prevede anche la possibilità di vendere il bene, ma secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

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