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Avvocato Accanto presta assistenza in tutte le fasi del recupero del credito

Costituzione in mora
Decreto ingiuntivo
Precetto
Pignoramento

Il tuo debitore non paga la somma che ti deve? La prima cosa da fare è intimare formalmente il pagamento del dovuto costituendo altresì in mora il debitore.
Attraverso la costituzione in mora, infatti, il ritardo nel pagamento determina il maturare di interessi (moratori) a favore del creditore. Inoltre, il creditore, a certe condizioni, può ottenere il risarcimento di un danno maggiore, rispetto a quello in linea di principio compensato attraverso gli interessi.

Hai già intimato per iscritto il pagamento della somma dovuta, ma senza successo? A questo punto, non resta che ottenere un ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore da parte di un Giudice. Verifica con attenzione se il tuo credito consente di ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo.
Si tratta di un ordine di pagamento emanato da un Giudice nei confronti del debitore inadempiente al pagamento della somma di denaro dovuta. Il procedimento per ottenere l’ingiunzione di pagamento è piuttosto celere poiché, in linea di principio, non implica lo svolgimento di un vero e proprio processo. Il credito di cui si chiede il pagamento deve essere provato attraverso gli strumenti prescritti dalla legge.

Se hai già un titolo idoneo, e non hai ottenuto il pagamento del tuo credito, puoi attivare la fase esecutiva per il recupero forzoso del credito attraverso l’atto di precetto. Verifica con attenzione che tutti i requisiti di legge siano rispettati.
Il precetto è l’atto propedeutico all’esecuzione forzata con cui il creditore, in forza di idoneo titolo (ad esempio: decreto ingiuntivo ottenuto, una sentenza, un verbale di separazione omologato, assegno, cambiale etc.) intima al debitore il pagamento di quanto dallo stesso dovuto entro un termine non inferiore a 10 giorni. Tale atto prevede anche l’avvertimento che in difetto di pagamento di quanto dovuto, si procederà all’ esecuzione forzata, attraverso il pignoramento dei beni, la vendita e distribuzione del ricavato.

Devi iniziare un esecuzione forzata sui beni del tuo debitore? Una volta notificato l’atto di precetto e trascorsi 10 giorni, se il debitore non provvede spontaneamente al pagamento del proprio debito il creditore può aggredire uno o più beni determinati del debitore tramite lo strumento del pignoramento. Scopri le opzioni che la legge offre per identificare quella più adeguata alla tua situazione.
I beni aggredibili possono essere beni mobili, e in questo caso si parla di esecuzione mobiliare, oppure beni immobili e in questo caso si parla di esecuzione immobiliare. 
Il pignoramento mobiliare può avvenire presso la sede del debitore o presso la sua residenza tramite l’asportazione da parte dell’ufficiale giudiziario di quei beni definiti pignorabili. 
In caso di pignoramento immobiliare, il creditore può soddisfare il proprio credito aggredendo uno e più beni immobili intestati e/o cointestati al debitore.
Un terzo tipo di pignoramento, definito “pignoramento presso terzi” consente di aggredire direttamente uno o più crediti che il debitore vanta verso terzi. Esempi tipici di pignoramento presso terzi sono il pignoramento di una quota dello stipendio del debitore, o il pignoramento di uno o più dei suoi conti correnti bancari.

Recupero Crediti

Un privato, una società o un imprenditore, possono avere dei problemi a recuperare un proprio credito verso un terzo debitore. Capita molto spesso, infatti, che è un debitore non paghi quanto dovuto (o una parte di quanto dovuto).

In questi casi la legge riconosce a favore del creditore una serie di strumenti che hanno lo scopo di consentire di recuperare il denaro dovuto. Si tenga comunque presente che a livello cautelativo, quando si entra in rapporti economici con un nuovo soggetto e l’entità della transazione abbia una certa consistenza, è una buona pratica verificare la situazione patrimoniale della controparte. Laddove, infatti, il terzo risultasse nulla tenente, o comunque abbia un patrimonio esiguo (e magari già gravato da debiti pregressi), si deve essere consapevoli di aver a che fare con un soggetto potenzialmente problematico. In queste circostanze gli strumenti di tutela del credito posti a difesa del creditore rischiano di essere ovviamente inutili.

I rimedi di natura stragiudiziale finalizzati al recupero del credito, consentono, in linea di principio, la risoluzione economica e veloce della pendenza con il debitore.

 

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E MESSA IN MORA

Il primo passo consiste nell’intimazione e contestuale messa in mora della controparte.

Questa fase si attiva di regola attraverso una comunicazione formale, effettuata tramite una lettera raccomandata indirizzata al debitore inadempiente, in forza della quale si intima il pagamento della somma dovuta entro un certo termine.

Questa opzione consente a debitore e creditore di trovare un accordo, eventualmente anche su una cifra minore di quella originaria, evitando tempi i costi del recupero forzoso del credito, che tipicamente si realizza attraverso il ricorso all’Autorità Giudiziaria.

 

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Qualora la fase stragiudiziale, quindi l’intimazione e la messa in mora non risultasse efficace, bisogna procedere con la via giudiziale. La procedura più economica e veloce è il ricorso per decreto ingiuntivo, che non prevede contraddittorio tra le parti essendo sufficiente che il creditore istante dimostri che sussista un credito certo liquido ed esigibile. Una volta depositato il ricorso e verificati i presupposti, il Giudice ordina al debitore di effettuare il pagamento della somma richiesta con il decreto ingiuntivo. Se il debitore non si oppone il Giudice dichiara esecutivo il decreto.

 

PIGNORAMENTO

Laddove il debitore non rispetti l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo emesso dal Giudice in seguito alla positiva verifica dei requisiti di legge prescritti, e dunque alla sua dichiarazione di esecutività, il creditore dovrà procedere con il pignoramento, previa notifica al debitore dell’atto di precetto.

Il pignoramento rappresenta la prima fase dell’espropriazione forzata dei beni del debitore inadempiente ed ha come scopo quello di vincolare ufficialmente i beni del debitore al soddisfacimento del credito. Il pignoramento può assumere differenti forme, a seconda dei beni del debitore sui quali viene eseguito. Possono essere infatti pignorati beni mobili o immobili, quindi, a titolo esemplificativo, il conto corrente dove sono depositati i risparmi del debitore, l’abitazione dello stesso oppure possono essere pignorati dei crediti, quali ad esempio lo stipendio.

 

Le fasi successive dell’espropriazione forzata, cui il pignoramento è propedeutico, riguardano le attività connesse alla vendita dei beni e la successiva fase di ripartizione di quanto ricavato dalla vendita stessa al fine anche, ovviamente, di soddisfare il credito del creditore procedente.

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12.11.2022
Recensione di carlo Daidone
La ringrazio per la sua gentile e chiara risposta
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11.11.2022
Recensione di Alessandro
Perfetti ed esaustivi
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09.11.2022
Recensione di Louki Mohamed
ottimo
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01.11.2022
Recensione di Massimo Pagano
Risposta rapida ed esauriente, molte grazie
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24.10.2022
Recensione di Gemma Diversi
grazie, risposta precisa ed esauriente.
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21.10.2022
Recensione di Francesco Molon
Sono rimasto molto soddisfatto della risposta ricevuta. Grazie.
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