Separazione consensuale
Si parla di separazione consensuale dei coniugi quando i coniugi riescono a raggiungere un accordo sulle condizioni della separazione. Si tratta, essenzialmente, delle condizioni di separazione che riguardano:
- assegno di mantenimento,
- rapporti con i figli,
- divisione del patrimonio in comunione, etc..
Affinché la separazione consensuale produca i suoi effetti giuridici, occorre che l’accordo che disciplina termini e condizioni della separazione sia omologato dal tribunale competente.
L’omologa del tribunale non è una semplice formalità. Prima di concedere l’omologazione della separazione consensuale, il Presidente del Tribunale deve infatti esperire un tentativo di conciliazione dei coniugi, per verificare se sia possibile “evitarne” la separazione.
Inoltre, il magistrato è tenuto a verificare che l’accordo che sta alla base della separazione consensuale non sia in contrasto con l’interesse dei figli. Qualora il magistrato rilevi delle criticità su questo punto, la separazione consensuale non può essere omologata.
Come funziona la separazione consensuale dei coniugi
La procedura separazione consensuale dei coniugi è disciplinata dagli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile.
- La domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi va presentata con ricorso presso il tribunale competente (di regola dunque il tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi che intendono separarsi).
- Entro 90 giorni dal deposito del ricorso di separazione il Presidente del tribunale investito della procedura di separazione consensuale deve indicare l’udienza di comparizione dei coniugi. Si tratta dell’udienza in cui il magistrato tenta la conciliazione per evitare la separazione consensuale. I coniugi sono obbligati a presentarsi personalmente il giorno dell’udienza indicata, con l’assistenza di un difensore.
- Il tentativo di conciliazione dei coniugi espletato per verificare la possibilità di evitare la separazione consensuale dei coniugi può avere due esiti: (i) positivo, il Presidente redige verbale e dà quindi atto della volontà comune dei coniugi di non separarsi;
(ii) negativo, il Presidente verbalizza la volontà? dei coniugi di separarsi.
- Il magistrato sente quindi il parere del Pubblico Ministero circa le condizioni della separazione consensuale concordate dai coniugi.
- Il magistrato se ritiene le condizioni della separazione consensuale concordate dai coniugi legittime e conformi all’interesse dei figli, emette decreto di omologazione che ha efficacia di titolo esecutivo e deve essere annotato in calce all’atto di matrimonio dall’ufficiale di stato civile.
Il decreto di omologa, nella separazione consensuale dei coniugi non può essere impugnato in Cassazione per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 111 della Costituzione. L’accordo di separazione consensuale omologato può essere annullato in caso di vizi della volontà.
E’ sempre opportuno rivolgersi al proprio avvocato o notaio di fiducia per ottenere una consulenza legale che consenta di orientarsi verso la soluzione migliore per il proprio caso specifico.