Separazione consensuale

La separazione personale nel nostro ordinamento è lo stato giuridico dei coniugi, il cui vincolo coniugale viene attenuato ma non sciolto definitivamente in quanto lo stato di separazione può, in un secondo momento, sfociare nella riconciliazione dei coniugi e nella ripresa della convivenza, oppure nel divorzio. 

 

La separazione consensuale è il procedimento attraverso il quale, i coniugi di comune accordo, esprimono il proprio reciproco consenso alla separazione e definiscono le condizioni economiche e di affidamento di eventuali figli.

 

In questo articolo potrai trovare le informazioni essenziali in tema di separazione. Vediamo quali!

 

 

Indice:

  1. Che cos’è la separazione consensuale dei coniugi?
  2. Come funziona?
  3. E’ possibile separarsi senza andare in Tribunale? La negoziazione assistita
  4. E’ possibile separarsi senza avvocato?

 

 

1. Che cos’è la separazione consensuale dei coniugi?

Si parla di separazione consensuale dei coniugi quando i coniugi riescono a raggiungere un accordo sulle condizioni della separazione. Si tratta, essenzialmente, delle condizioni di separazione che riguardano:

  • assegno di mantenimento,
  • rapporti con i figli,
  • divisione del patrimonio in comunione, etc.

 

Affinché la separazione consensuale produca i suoi effetti giuridici, occorre che l’accordo che disciplina termini e condizioni della separazione sia omologato dal tribunale competente.

 

L’omologa del tribunale non è una semplice formalità. Prima di concedere l’omologazione della separazione consensuale, il Presidente del Tribunale deve infatti esperire un tentativo di conciliazione dei coniugi, per verificare se sia possibile “evitarne” la separazione.

Inoltre, il magistrato è tenuto a verificare che l’accordo che sta alla base della separazione consensuale non sia in contrasto con l’interesse dei figli. Qualora il magistrato rilevi delle criticità su questo punto, la separazione consensuale non può essere omologata.

 

2. Come funziona la separazione consensuale dei coniugi

La procedura separazione consensuale dei coniugi è disciplinata dagli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile.

 

  • La domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi va presentata con ricorso presso il tribunale competente (di regola dunque il tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi che intendono separarsi).

 

  • Entro 90 giorni dal deposito del ricorso di separazione il Presidente del tribunale investito della procedura di separazione consensuale deve indicare l’udienza di comparizione dei coniugi. Si tratta dell’udienza in cui il magistrato tenta la conciliazione per evitare la separazione consensuale. I coniugi sono obbligati a presentarsi personalmente il giorno dell’udienza indicata.

 

  • Il tentativo di conciliazione dei coniugi espletato per verificare la possibilità di evitare la separazione consensuale dei coniugi può avere due esiti: (i) positivo, il Presidente redige verbale e dà quindi atto della volontà comune dei coniugi di non separarsi; (ii) negativo, il Presidente verbalizza la volontà dei coniugi di separarsi.

 

  • Il magistrato sente quindi il parere del Pubblico Ministero circa le condizioni della separazione consensuale concordate dai coniugi.

 

  • Il magistrato se ritiene le condizioni della separazione consensuale concordate dai coniugi legittime e conformi all’interesse dei figli, emette decreto di omologazione che ha efficacia di titolo esecutivo e deve essere annotato in calce all’atto di matrimonio dall’ufficiale di stato civile.

 

Il decreto di omologa, nella separazione consensuale dei coniugi non può essere impugnato in Cassazione per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 111 della Costituzione. L’accordo di separazione consensuale omologato può essere annullato in caso di vizi della volontà.

 

E’ sempre opportuno rivolgersi al proprio avvocato o notaio di fiducia per ottenere una consulenza legale che consenta di orientarsi verso la soluzione migliore per il proprio caso specifico.   

 

3. E’ possibile separarsi senza andare in Tribunale? La negoziazione assistita

I coniugi che intendono separarsi consensualmente, in alternativa alla presentazione di un ricorso al Presidente del competente Tribunale, possono utilizzare il procedimento di negoziazione assistita da avvocati.

Tale procedimento è bifasico in quanto si articola in una prima convenzione di negoziazione assistita, nella quale le parti e gli avvocati che le assistono definiscono le regole della negoziazione che si accingono ad intraprendere.

A tale convenzione segue, in caso di esito positivo della negoziazione, la sottoscrizione dell'accordo di separazione.

Una volta che l’accordo è stato raggiunto a seguito della negoziazione, il procedimento si diversifica qualora la coppia abbia figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci.

 

Infatti il comma 2 dell’art. 6 del Decreto Legge 132/2014 prevede che per le coppie senza figli, gli avvocati si limitano ad inviare l’accordo sottoscritto dalle Parti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, affinché lo controlli.

 

Quando invece sono coinvolti figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti e/o portatori di handicap o incapaci, la disposizione di legge prevede che l’accordo debba essere inviato alla Procura entro il termine di dieci giorni per l’autorizzazione.

Il P.M. lo autorizza se le condizioni sono rispondenti all’interesse dei figli.

Se invece il Procuratore ritiene l'accordo non confacente all'interesse dei minori, lo trasmette al Presidente del Tribunale che fisserà, entro i successivi trenta giorni, un’udienza per la comparizione delle parti.

 

4. E’ possibile separarsi senza avvocato?

La separazione consensuale può essere gestita con particolare semplicità, speditezza ed economia di costi, anche senza ricorrere all’assistenza di un legale, purché sussistano alcune condizioni, di seguito indicate.

Innanzitutto, in caso di separazione consensuale, è possibile separarsi in Tribunale anche senza l’ausilio di un avvocato se i coniugi presentare personalmente il ricorso avanti il Tribunale.

In secondo luogo, la legge consente di separarsi consensualmente anche davanti ad un ufficiale dello stato civile (tale separazione è comunemente definita come separazione consensuale in Comune).

Infatti, dal dicembre 2014, i coniugi che intendono separarsi consensualmente possono presentarsi congiuntamente davanti all’Ufficiale di stato civile del comune ove il matrimonio è stato celebrato o del comune ove almeno uno dei due è residente, per concludere una separazione consensuale.

Affinché si possa procedere alla separazione davanti all’ufficiale dello stato civile è necessario che la coppia:

  • non abbia figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art. 3, comma III, della Legge n. 104/1992) o economicamente non autosufficienti;
  • che l’accordo di separazione consensuale non contenga patti relativi a rapporti patrimoniali (economici e/o finanziari).

L’assistenza dell’avvocato in tale procedura è facoltativa: ciò significa che la coppia può dar corso all’intera procedura senza alcuna assistenza legale qualificata, anche se è consigliabile richiedere l’assistenza di un avvocato o di un notaio di fiducia per una consulenza legale in relazione al caso specifico.

Lo svolgimento della procedura di separazione consensuale presso il Comune è piuttosto semplice: i coniugi possono presentarsi presso il Comune di residenza di uno dei due oppure presso il Comune in cui il matrimonio risulta trascritto o iscritto e, davanti al Sindaco o all’Ufficiale di stato civile, concludono l’accordo di separazione consensuale alle condizioni che hanno concordato.

L’Ufficiale di stato civile (o il Sindaco) riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione di volontà di separarsi, alle condizioni concordate.

Quindi i coniugi dichiarano al Sindaco o all’Ufficiale di non trovarsi nelle condizioni di esclusione della procedura.

Nel medesimo atto i coniugi vengono poi invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di stato civile o Sindaco per la conferma dell’accordo di separazione consensuale in una data successiva, non inferiore a 30 giorni.

Dopo aver svolto i dovuti controlli, l’Ufficiale incontra i due coniugi alla data fissata.

In caso di mancata comparizione dei due sposi, l’accordo di separazione consensuale congiunto non verrà confermato.

In caso di comparizione, invece, l’Ufficiale di stato civile redige apposito atto di conferma dell’accordo di separazione consensuale.

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