Unioni civili e Convivenza

 

L’unione civile sorge dal bisogno di riconoscere anche alle coppie same-sex determinati diritti tipici dell’istituzione familiare, quali ad esempio il dovere legalmente riconosciuto di contribuire al mantenimento della famiglia, di garantire assistenza al partner in caso di problemi di salute, di riconoscere diritti successori in caso di morte di uno dei due partner (si rinvia al proseguo dell’articolo una più esaustiva trattazione di questi punti).

I diritti e i doveri nascenti con l’unione civile sono identici ai doveri di solidarietà del matrimonio. La Legge Cirinnà dispone, infatti, che “al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso”, (…), si applicano tutte le disposizioni in tema di matrimonio, (ndr) “anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso” (Art. 1, co. 20 Legge Cirinnà).

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       Indice

  1. Cosa sono le unioni civili
  2. Come si costituiscono le unioni civili
  3. Come si sciolgono le unioni civili
  4. Le cause che impediscono la costituzione delle unioni civili
  5. Come funziona il regime patrimoniale della coppia nell’unione civile
  6. La disciplina che si applica alle unioni civili in materia di assegno di mantenimento, amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione, casa familiare e ordini di protezione
  7. Rapporto di lavoro e unioni civili
  8. Come funziona l’eredità nelle unioni civili
  9. Unioni o coppie di fatto: cosa sono
  10. Unioni civili e convivenze: differenze principali
  11. Stepchild adoption
  12. Unioni civili e aspetti fiscali

 

1. Cosa sono le unioni civili

Le unioni civili sono uno strumento giuridico che consente di riconoscere davanti alla Legge il vincolo affettivo tra due soggetti omosessuali e maggiorenni, di stato libero (pertanto non sposati e non legati ad altra unione civile,) che condividono un indirizzo familiare di vita comune.

Le unioni civile sono state introdotte con la Legge Cirinnà nel 2016. Tale legge stabilisce il regime legale di unioni civili e convivenze, evidenziando altresì le differenze disciplinari.

Le unioni civili oggisono uno strumento di riconoscimento sociale ad efficacia giuridica delle relazioni omosessuali, che sono caratterizzate da una stabilità del rapporto (di fatto espressa dal dovere di coabitazione) e da una mutua assistenza morale e materiale.

Con la costituzione dell’unione civile gli uniti civilmente assumono, quindi, reciproci diritti e doveri, dunque:

  • il diritto/dovere di assistenza morale e materiale;
  • il dovere di residenza comune (coabitazione).

Da tali reciproci obblighi discende che ciascuno degli uniti civilmente sia tenuto, in proporzione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni comuni della coppia.

Le differenze con il matrimoniorisiedono nella mancata previsione per le unioni civili del dovere di fedeltà coniugale tra gli uniti: tale obbligo caratterizza, ad oggi, ancora e solo il vincolo coniugale.

Diversamente da quanto previsto per il matrimonio, nell’unione civile non rappresentano causa di scioglimento né la separazione personale (non prevista per l’unione), né la mancata consumazione del rapporto.

L’unione civile non contempla, nella sua eventuale fase estintiva, la separazione né il divorzio, ma esclusivamente lo scioglimento.

 

2. Come si costituiscono le unioni civili

Affinché l’unione civile si contragga è necessario che:

  • la coppia renda una dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile;
  • la dichiarazione sia resa in presenza di due testimoni.

L'Ufficiale di stato civile provvede, quindi, alla registrazione degli atti dell’unione civile nell'archivio dello stato civile.

L’unione civile sarà quindi attestata dal Certificato di Unione Civile, documento che conterrà:

  • i dati anagrafici delle Parti dell'unione civile
  • l’indicazione del regime patrimoniale delle Parti
  • l’indicazione della loro residenza
  • i dati anagrafici e la residenza dei testimoni

Le formalità descritte sono richieste al fine di consentire che delle unioni civili che si costituiscono resti traccia documentale.

La pubblicità della costituzione dell’unione civile risponde anche all’esigenza di verifica, in caso di successivi ed ulteriori legami (matrimonio, dichiarazione costitutiva di convivenza di fatto, altra unione civile), di valutare la sussistenza di una causa impeditiva.

La legge non ha previsto norme specifiche per la competenza territoriale degli Enti che debbano ricevere la dichiarazione, ovvero per quanto concerne il luogo presso il quale debbano costituirsi le unioni civili.

L’unione può essere conclusa in qualsiasi Comune di preferenza degli uniti.

In ogni caso, è possibile richiedere la dichiarazione con cui si costituiscono le unioni civili all'ufficiale dello stato civile del comune in cui uno dei partner dell’unione civile ha la propria residenza.

 

3. Come si sciolgono le unioni civili

Sono cause di scioglimento:

  • la morte o la dichiarazione di morte presunta di uno dei componenti l’unione;
  • la condanna dell’unito, passata in giudicato, alla pena dell’ergastolo o ad una pena superiore ai 15 anni con più sentenze, per uno o più delitti non colposi. Da tali fattispecie sono esclusi i reati di natura politica ed i reati consumati commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
  • la condanna per delitto a sfondo sessuale, ovvero per incesto, violenza carnale, atti di libidine violenti, ratto di persona minore, induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
  • la condanna per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio anche se il reato è estinto o assoluzione è per vizio totale o parziale di mente;
  • la condanna per lesione personale aggravata, violazioni obblighi assistenza morale e materiale, maltrattamenti, circonvenzione di incapace;
  • l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
  • volontà congiunta o disgiunta delle parti di porre fine all’unione civile.

La volontà di sciogliere l’unione deve formare oggetto di manifestazione della volontà avanti l’Ufficiale di stato civile e costituisce condizione di procedibilità della domanda di scioglimento successivamente proposta in Tribunale.

Decorsi tre mesi, gli uniti – congiuntamente o disgiuntamente – potranno presentare al Tribunale competente la domanda di scioglimento.

Con il d. lgs. N. 5/2017 è previsto che l’unito che intenda sciogliere l’unione debba darne previa comunicazione – a mezzo raccomandata – all’altro unito.

In caso di mutamento di sesso di un unito civilmente, l’unione si scioglie. In altri termini il mutamento di sesso che determinerebbe la trasformazione della coppia da omosessuale a eterosessuale priva l’istituto dell’unione civile del proprio fondamento.Solo nel caso di matrimonio (dunque di coppia eterosessuale), il mutamento di sesso, che trasformerebbe la coppia da eterosessuale in omosessuale, determinerebbe il mutamento in unione civile del vincolo.

 

4. Le cause che impediscono la costituzione delle unioni civili

In determinati casi è illecito contrarre una unione civile.

La Legge Cirinnà ha specificato i casi tassativi che vietano la conclusione dell’unione e che, se contratta, costituiscono causa di nullità dell’atto.

In particolare, sono cause che impediscono la costituzione delle unioni civili:

  1. Mancanza di stato libero: il caso in cui una delle parti risulti già legata a vincolo matrimoniale o unita civilmente ad altra persona dello stesso sesso.
  2. Interdizione: l'interdizione di uno dei soggetti aspiranti a contrarre l’unione civile è causa impeditiva della formalizzazione dell’atto e quindi causa di nullità dello stesso, ove l’unione venga comunque costituita.
  3. Vincoli di parentela: non possono costituire una unione civile gli ascendenti e i discendenti in linea retta (legittimi o naturali); i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; zii e nipoti; gli affini in linea retta; gli affini in linea collaterale in secondo grado; l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l'adottato e i figli dell'adottante; l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
  4. Delitto: la condanna definitiva di chi intende unirsi civilmente per il reato di omicidio consumato o tentato. Il reato deve essere compiuto contro il partner ( coniuge o unito civilmente) di colui con cui il reo intende unirsi civilmente.
  5. Minore età.
  6. Errore, violenza e dolo

Sono legittimati a eccepire le cause impeditive della costituzione dell’unione civile ciascuno dei componenti la coppia, gli ascendenti prossimi, il Pubblico Ministero e qualsiasi soggetto titolare di un interesse, purché legittimi ed attuale, ad impugnarla.

 

5. Come funziona il regime patrimoniale della coppia nell’unione civile.

Come previsto per il matrimonio, anche gli uniti civilmente possono eleggere il regime patrimoniale che caratterizzerà la vita in comune.

È questo peraltro un principio, come si leggerà in seguito, che accomuna gli effetti di unioni civili e contratto di convivenza, entrambi strumenti medianti i quali la coppia può eleggere il proprio regime patrimoniale.

In mancanza di una scelta espressa, ossia secondo quanto dispone la legge “in mancanza di diversa convenzione patrimoniale”, il regime patrimoniale degli uniti sarà il regime della comunione dei beni.

Convenzionalmente, gli uniti possono quindi discostarsi da tale previsione di defaulted eleggere la separazione dei beni.

La disciplina della comunione dei beni, ove vigente, non può essere derogata nei suoi effetti dalle Parti e risponde integralmente a quanto previsto per la comunione dei beni nello schema matrimoniale.

Ogni acquisto effettuato in regime di comunione dei beni dall’uno degli uniti, ricadrà anche nel patrimonio del partner, salvo che all’atto di acquisto non sia espressamente diversamente dichiarato.

In tale scelta del legislatore emerge l’intento di avvicinare al regime patrimoniale del matrimonio anche il regime delle altre formazioni sociali o gli altri legami di coppia formalizzati: è infatti previsto, come sopra visto per gli uniti civilmente, e per le coppie di fatto che abbiano dichiarato la costituzione della propria convivenza che unioni civili e contratto di convivenzasiano anche due strumenti per disciplinare il regime patrimoniale.

 

6. La disciplina che si applica alle unioni civili in materia di assegno di mantenimento, amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione, casa familiare e ordini di protezione

  • ordine di protezione

L’unito civilmente vittima di condotte gravemente pregiudizievoli della sua integrità fisica o morale o ancora della sua libertà, potrà accedere al rimedio degli ordini di protezione (provvedimenti di natura civilistica che tendono ad “allontanare” il coniuge che costituisca una minaccia per l’altra parte).

  • amministrazione di sostegno

L’unito civilmente, così come previsto anche per il coniuge nel matrimonio, è preferito ad altri soggetti nella nomina di amministratore di sostegno, laddove il candidato beneficiario allo strumento tutelare sia l’altro unito.

  • interdizione ed inabilitazione

Anche il procedimento per richiedere provvedimento di interdizione o inabilitazione dell’unito può essere attivato dall’altra parte, che compone l’unione civile.

  • patologie del contratto

L’unione civile incide anche in quelle patologie contrattuali negli accordi conclusi dall’unito, quando una condotta violenta da parte del terzo contraente costituisca una minaccia anche per l’altro unito civilmente o per i suoi discendenti o ascendenti.

  • casa familiare

Quanto alla casa di abitazione della coppia, in caso di decesso dell’unito civilmente, è riservato il diritto di abitazione sulla stessa, nonché l’uso dei mobili che ne costituiscono l’arredo, già di proprietà del defunto (o in comproprietà). L’esigenza di garantire una abitazione all’unito civilmente in caso di decesso del partner si rileva anche in presenza di un contratto di locazione intestato all’unito deceduto, nel quale subentra l’unito sopravvissuto.

  • assegno di mantenimento

Nel caso di scioglimento dell’unione, all’unito civilmente, che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive e che documenti tale stato,può essere riconosciuto un pagamento a titolo di contributo al mantenimento.

 

7. Rapporto di lavoro e unioni civili

La Legge Cirinnà ha previsto, quanto al rapporto lavorativo, che gli articoli 2118 e 2120 del Codice Civile si applichino anche all’unito civilmente.

In particolare, in caso di morte dell’unito civilmente:

  • all’unito sopravvissuto spetterà l’indennità dovuta al lavoratore deceduto, per il mancato preavviso in caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato.
  • all’unito sopravvissuto al decesso del/la compagno/a spetta la liquidazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) che aveva maturato il lavoratore dipendente

Lo stesso principio che ispira tale tutela dell’unito nell’ambito del rapporto lavorativo dell’altro unito, informa anche la vicenda previdenziale.

L’unito civilmente, così come il coniuge, ha diritto alla pensione di reversibilità.

 

8. Come funziona l’eredità nelle unioni civili

Tutti gli articoli relativi alla successione che prevedono il termine “coniuge” debbono essere intesi e letti anche come “unito civilmente”.

L’unito sarà quindi coinvolto, così come il coniuge, nella successione legittima e nella successione necessaria.

  • L’art. 565 del Codice Civile, che norma la successione legittima ed indica le categorie dei successibili, accanto alle altre figure parentali e segnatamente con la medesima disciplina prevista per il coniuge, dovrà leggersi l’”unito civilmente”.
  • Ugualmente nella successione c.d. necessariaove si legge “coniuge” deve intendersi anche l’ “unito civilmente”, che pertanto, come il primo, sarà titolare di una quota di riserva, pur sussistendo un concorso di altri chiamati all’eredità o eredi.

 

9. Unioni o coppie di fatto: cosa sono

Oltre alle unioni civili, la Legge Cirinnà ha introdotto le convivenze.

Dall’anno 2016 il nostro Ordinamento riconosce e disciplina pertanto anche i rapporti di convivenza di fatto coppie di fatto omossessuali trovano quindi da tale data una disciplina esaustiva del proprio rapporto (sia che si tratti di convivenza o unione di fatto sia che si tratti di unione civile).

Le convivenze, anche dette unioni di fatto,legano due soggetti maggiorenni, liberi da altri vincoli di coppia, caratterizzati dalla civile convivenzadi natura stabile e continuativa presso la medesima residenza.

Con il termine unioni di fattosi intende, in linea generale, il rapporto tra due soggetti, distinto da matrimonio e unione civile, che presuppone l’esistenza di un rapporto affettivo stabile di convivenza o coabitazione.

Dall’assetto giuridico introdotto con la suddetta legge, emerge una netta distinzione per i regimi normativi previsti rispettivamente per le unioni civili e convivenze.

 

10. Unioni civili e convivenze: differenze principali

La differenza tra unioni civili e coppie di fattoè significativa: le prime sono riconosciute dalla Legge come formazione familiare e sociale, mentre le seconde no.

Le unioni civili sono disciplinate come il matrimonio, mentre le coppie di fatto hanno effetti di diritto più stringenti.

La distinzione tra i due, unioni civili e convivenza di fatto, si ritrova già nella fase costitutiva dei rapporti.

Infatti, mentre le unioni civili si costituiscono, come visto sopra, mediante una procedura piuttosto articolata, per la convivenza di fatto è sufficiente che la coppia invii al competente ufficio anagrafico la dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto.

Con tale comunicazione, sorgono in capo ai conviventi alcuni diritti:

  • in caso di malattia o ricovero del convivente, il diritto di visita e assistenza;
  • in caso di malattia del convivente, che comporti incapacità di intendere e volere, possibile designazione come amministratore di sostegno, tutore o curatore dell’altro convivente;
  • in caso di morte del convivente, possibilità per l’altro convivente, se designato dal compagno in precedenza, di assumere le decisioni relative alla donazione di organi e alla modalità di trattamento del corpo.

Anche con riferimento alla casa familiare, esiste una forma di tutela per il convivente sopravvissuto al partner deceduto.

Infatti, in tale ipotesi, il convivente ha diritto di abitazione presso la casa di proprietà del convivente deceduto, per due anni oppure per un periodo uguale alla durata della convivenza, ma in ogni caso non superiore ai cinque anni.

Il medesimo principio, teso a garantire il diritto di abitazione al convivente superstite, si applica con il subentro nel contratto di locazione già intestato al convivente deceduto.

Ulteriore differenza tra unioni civili e coppie di fatto risiede nelle dinamiche del regime patrimoniale.

Mentre gli uniti civilmente, costituita l’unione, sono in regime di comunione dei beni oppure possono scegliere il regime della separazione dei beni, per i conviventi, per disciplinare i rapporti patrimoniali, non è sufficiente dichiarare la costituzione della convivenza di fatto.

Se la coppia di fatto intenderà disciplinare il proprio regime economico, i conviventi dovranno concludere un contratto di convivenza, strumento ad hocper scegliere il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) della coppia.

Il contratto di convivenza è, quindi, strumento destinato esclusivamente a disciplinare i rapporti economici della coppia convivente e non può disporre di diritti personali.

Sotto il profilo successorio, le coppie di fatto non godono del regime previsto per i coniugi e per gli uniti civilmente: i conviventi, infatti, non sono considerati dal nostro ordinamento chiamati all’eredità del convivente deceduto.

 

11. Stepchild adoption.

Il nostro Parlamento, non ha inserito le stepchild adoptionnella Legge Cirinnà, sebbene fosse prevista nel disegno di legge.

In fase preparatoria della Legge si era discusso di riconoscere anche per le coppie non sposate, e pertanto per gli omosessuali uniti civilmente, o per le coppie conviventi, etero o samesex,  che i minori di età possono essere adottati, ove ricorrano le condizioni di adottabilità, “dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge” (art. 44 lett. B) legge 184/83, che disciplina i casi particolari di adozione.

Tale diritto continua ad essere riservato alle coppie sposate ed escluso per tutte quelle relazioni, anche formalizzate, che non siano il matrimonio.

La decisione di escludere la possibilità di adottare, per l’unito o per il convivente, il figlio del proprio partnerè tuttavia contrastante con il diritto vivente dei nostri Tribunali.

Sia i Tribunali che la Corte di Cassazione si sono espresse con un orientamento maggioritario favorevole circa la possibilità che il figlio del partner possa essere adottato dal convivente o dall’unito civilmente non genitore.

Ciò a condizione che l’adozione risponda al miglior interesse del minore e sia tesa a preservare una situazione relazionale di fatto ed affettiva già esistente.

 

12. Unioni civili e aspetti fiscali

L’applicazione alle unioni civili della medesima disciplina, che regolamenta il matrimonio, comporta che pure i riflessi fiscali e tributari derivanti dal vincolo coniugale, siano applicabili all’unione civile.

Gli uniti civilmente potranno pertanto:

  • presentare il Mod. 730 congiunto;
  • beneficiare delle detrazioni per il coniuge a carico;
  • dedurre dal reddito complessivo la spesa sostenuta per l’erogazione dell’assegno di mantenimento a beneficio dell’unito civilmente dopo lo scioglimento dell’unione;
  • costituire una azienda coniugale o una impresa familiare.

 

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